DIRETTIVA 119/2026 - Direttiva per l’accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione in servizio continua al personale scolastico e la formazione in servizio incentivata ai docenti in attuazione dell’articolo 16-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
FAQ – Frequently Asked Questions
Le certificazioni linguistiche o informatiche rientrano nel campo di applicazione della Direttiva?No, le iniziative formative erogate ai sensi della Direttiva n. 119/2026 non sono finalizzate al rilascio di certificazioni linguistiche o informatiche.
I titoli di abilitazione o specializzazione rientrano nel campo di applicazione della Direttiva?
No, le iniziative formative erogate ai sensi della Direttiva n. 119/2026 non sono finalizzate al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione.
Possono essere realizzati corsi in collaborazione con altri enti?
No. È fatto divieto ai soggetti abilitati di erogare attività di formazione in accordo o in collaborazione con soggetti non accreditati o qualificati. L'unica eccezione riguarda la collaborazione con soggetti a carattere istituzionale ai sensi dell’art. 2, comma 9 della Direttiva n. 119/2026, che devono essere espressamente indicati all'atto della presentazione del Piano formativo; in ogni caso, la responsabilità delle attività rimane interamente in capo al soggetto accreditato o qualificato.
Cosa succede ai corsi già avviati o approvati ex D.M. 170/2016?
Ai sensi dell’art.20 della Direttiva n. 119/2026, restano validi tutti i corsi già pubblicati su SOFIA o avviati prima dell'entrata in vigore della nuova Direttiva, anche se destinati a svolgersi o concludersi nell'A.S. 2026/2027.
È previsto il soccorso istruttorio in caso di carenze documentali?
Sì. In caso di carenze documentali o difformità formali, il soggetto richiedente la qualificazione/accreditamento riceverà una richiesta di integrazione o rettifica da evadere entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende non procedibile.
I soggetti istituzionalmente qualificati devono iscriversi all'Elenco ministeriale degli enti accreditati/qualificati?
No, non necessitano dell'iscrizione nell’elenco degli enti accreditati/qualificati, ma sono tenute a compilare la scheda anagrafica sulla piattaforma SOFIA ai sensi dell’art.12 della Direttiva n. 119/2026. Il Comitato tecnico nazionale verifica le informazioni anagrafiche. La verifica positiva comporta l’approvazione della richiesta di abilitazione. Gli enti istituzionalmente qualificati devono comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante o mutamento sostanziale che incida sul proprio assetto.
Cosa accade se la mia istanza di accreditamento o qualificazione non è accolta?
Le istanze non accolte possono essere ripresentate per il successivo anno scolastico.
Qual è la percentuale minima di frequenza richiesta ai corsisti per il rilascio dell'attestato?
Per ritenere valida la frequenza e ottenere l'attestato, il corsista deve partecipare ad almeno il 70% della durata totale del percorso formativo ai sensi del comma 8 dell’articolo 14 della Direttiva n. 119/2026.
Il personale scolastico di ruolo (docenti, DSGA, dirigenti scolastici) può assumere incarichi come componente del CTS, direttore del progetto formativo o formatore presso un ente accreditato?
Sì, ma è obbligatorio acquisire la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e deve essere sempre garantito il pieno rispetto dei regimi di incompatibilità previsti dalla legge.
Come devono essere gestite le variazioni societarie o organizzative dell'ente durante il quinquennio?
Qualsiasi variazione rilevante (mutamenti societari, organizzativi o di assetto) deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione che ne valuta la sussistenza delle condizioni di continuità ai sensi dell’art. 17 della Direttiva n. 119/2026.
Per la composizione del Comitato Tecnico Scientifico, il requisito è soddisfatto anche da professori ordinari o associati in servizio presso università telematiche riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca?
Sì, il requisito può ritenersi soddisfatto anche con riferimento a professori ordinari o associati in servizio presso università telematiche riconosciute dal Ministero dell’università e della ricerca.
Con riferimento alla composizione del Comitato Tecnico Scientifico, come deve essere documentata la «comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti oggetto delle attività formative» dei componenti e la presenza di professori universitari ordinari o associati?
È necessario che nel documento caricato in piattaforma attestante l’istituzione e composizione del Comitato Tecnico-Scientifico siano brevemente e chiaramente indicati la qualifica e le principali attività svolte dai singoli componenti.
Da quanti componenti deve essere composto il Comitato Tecnico-Scientifico?
La Direttiva n. 119/2026 all’articolo 9 comma 9 demanda la disciplina del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) al soggetto richiedente l’accreditamento o la qualificazione per quanto attiene alla sua composizione, alle modalità di nomina e di funzionamento. In considerazione delle funzioni consultive e propositive nella predisposizione del Piano formativo e dei compiti di rilievo affidati al CTS (attività di analisi dei fabbisogni formativi e formulazione proposte in merito alla definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie delle iniziative previste e osservazioni circa la coerenza delle stesse con le linee di indirizzo della SAFI), non risulta funzionale una composizione del CTS che preveda meno di tre soggetti in possesso di comprovata qualificazione ed esperienza negli ambiti oggetto delle attività formative, tra cui professori universitari ordinari o associati.
Ci sono particolari formalità nella predisposizione del documento attestante l’istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico?
Non sono richieste particolari formalità nella predisposizione del documento attestante l’istituzione del CTS, ma deve risultare chiara l’istituzione dell’organo da parte del soggetto richiedente, nonché la composizione (con breve indicazione delle qualifiche e delle attività svolte dai membri negli ambiti oggetto delle attività formative) e gli aspetti principali legati al suo funzionamento.
Sia i soggetti "esperti", sia il professore universitario ordinario o associato devono necessariamente appartenere a un ateneo italiano, oppure sono ammissibili anche esperti o un docente di ruolo equivalente provenienti dall'estero?
L’art. 9, comma 9, della Direttiva n. 119/2026 non prevede che gli esperti o il professore universitario debbano appartenere esclusivamente a un ateneo italiano. Pertanto, sono ammissibili anche esperti provenienti dall’estero e docenti di ruolo presso università estere, purché siano in possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dalla Direttiva.
Le tre iniziative formative previste nel Piano formativo annuale devono appartenere a tre diverse aree tematiche?
No, la Direttiva n. 119/2026 richiede la presentazione di un Piano formativo annuale contenente almeno tre iniziative formative, ma non prevede che tali iniziative debbano necessariamente appartenere a tre differenti aree tematiche. È necessario che le iniziative formative, della durata minima di 10 ore ciascuna, siano coerenti con i contenuti delle Linee triennali di indirizzo della SAFI (https://www.safi.istruzione.it/atti/linee-triennali-di-indirizzo-per-la-formazione-del-personale-scolastico-2026-2028/) e siano progettate tenendo conto degli Orientamenti per la compilazione della scheda progetto formativo di cui alla parte II delle stesse Linee triennali di indirizzo, in modo da dimostrare la capacità dell’ente di sviluppare percorsi significativi e qualificati negli ambiti prescelti.
Le attività formative già svolte o in corso di svolgimento possono essere inserite nel Piano formativo annuale allegato alla domanda di accreditamento?
No, il Piano formativo annuale inserito nell’istanza ha natura programmatoria e deve riferirsi alle attività formative che l’ente si impegna a realizzare successivamente all’ottenimento dell’accreditamento o della qualificazione.
Di conseguenza, le attività già erogate o in corso di erogazione non possono essere considerate iniziative utili ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al Piano formativo annuale allegato all’istanza, poiché tale requisito è volto a dimostrare la futura capacità progettuale e organizzativa dell’ente. Il sistema delineato dalla Direttiva n. 119/2026 collega, infatti, strettamente l’accreditamento alla successiva erogazione, tracciabilità, verifica e rendicontazione delle attività formative.
La Direttiva non prevede, comunque, l’obbligo di presentare iniziative formative diverse da quelle già svolte. Pertanto, un’iniziativa già presente nell’offerta formativa dell’ente può essere riproposta e riprogrammata nell’anno scolastico in corso anche ai fini dell’istanza di accreditamento o di qualificazione, purché rispetti i requisiti previsti dalla Direttiva n. 119/2026 e sia coerente con le Linee triennali di indirizzo vigenti.
Come devono essere descritti i formatori all'interno della scheda progetto?
Con riguardo più specificamente all’Iniziativa formativa proposta, vanno compilati gli appositi campi relativi ai “Profili professionali dei formatori”, evidenziando le competenze ed esperienze professionali dei formatori in coerenza con il contenuto del modulo di riferimento. Le informazioni riportate devono essere strettamente pertinenti e limitate agli ambiti formativi per i quali i formatori sono individuati.
Quali informazioni devono essere fornite per il Direttore del progetto formativo?
Per il Direttore del progetto formativo, esiste una sezione dedicata. Nel campo relativo al “Profilo professionale”, vanno indicati gli elementi necessari a evidenziare le competenze ed esperienze professionali dello stesso e la coerenza tra il profilo professionale e il contenuto dell’iniziativa formativa proposta. Deve essere, inoltre, allegata documentazione (anche come estratto del curriculum vitae) relativa al profilo professionale del Direttore del progetto formativo, dalla quale risultino esclusivamente gli aspetti professionali rilevanti e coerenti con gli ambiti disciplinari interessati dall’iniziativa formativa.
Quali aspetti devono essere considerati nella descrizione delle capacità logistiche e tecnologiche di una iniziativa formativa?
Con riguardo più specificamente all’Iniziativa formativa proposta, vanno compilati gli apposti campi, descrivendo le risorse e gli strumenti effettivamente disponibili e la loro adeguatezza rispetto allo specifico percorso formativo, con riferimento:
- alla disponibilità di strutture fisiche per lo svolgimento delle attività in presenza, se non svolte nelle istituzioni scolastiche (art.7, comma 2, let d);
- alla disponibilità delle attrezzature e delle tecnologie necessarie per l’erogazione della formazione;
- all’esistenza di strumenti organizzativi per la gestione delle iscrizioni e delle presenze, per la logistica degli eventi formativi e per il supporto ai partecipanti.
Chi può erogare la formazione in servizio incentivata?
Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Direttiva n. 119/2026, potranno erogare la formazione in servizio incentivata i soggetti già accreditati o qualificati per la formazione in servizio continua selezionati a seguito della partecipazione ad un apposito bando specificamente pubblicato dalla SAFI.
È possibile aggiungere al Piano formativo annuale nuove iniziative durante l'anno scolastico?
Secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 8 della Direttiva n. 119/2026, il Piano formativo deve essere presentato contestualmente alla domanda di accreditamento/qualificazione e successivamente aggiornato ogni anno tramite la piattaforma SOFIA. In base al comma 10 dello stesso articolo, le iniziative formative aggiuntive rispetto a quelle riportate nel Piano formativo possono essere caricate sulla piattaforma SOFIA solo previa valutazione della coerenza con le linee triennali di indirizzo adottate dalla SAFI e con i requisiti strutturali della scheda progetto formativo di cui all’allegato A. Le iniziative aggiuntive devono:
- Essere coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI;
- Rispettare i requisiti strutturali della Scheda progetto formativo (Allegato A);
- Essere caricate sulla piattaforma SOFIA e pubblicate solo dopo la validazione della SAFI.
L’ente deve comunque garantire la realizzazione delle iniziative previste dal Piano formativo annuale; le iniziative aggiuntive sono un’opportunità per rispondere a nuovi bisogni o aggiornamenti.
Quali elementi di valutazione dei risultati devono figurare nella In fase di relazione finale?
La Scheda progetto formativo, come riportata nella piattaforma SOFIA, e gli Orientamenti per la compilazione della Scheda progetto formativo di cui alla parte II delle Linee triennali di indirizzo della SAFI (https://www.safi.istruzione.it/atti/linee-triennali-di-indirizzo-per-la-formazione-del-personale-scolastico-2026-2028/) precisano che occorre rappresentare sinteticamente, anche con dati statistici, i risultati della valutazione degli obiettivi formativi raggiunti, il livello di acquisizione delle competenze previste, l'efficacia complessiva dell'intervento e l'impatto del percorso sui partecipanti, distinguendo tra autovalutazione, peer-assessment e prove valutative. È anche fondamentale dare atto delle modalità, delle tempistiche e degli strumenti adottati per il monitoraggio interno dell'iniziativa formativa (sia in itinere che finale), specificando gli indicatori considerati al fine di verificare l'efficacia delle azioni formative, il raggiungimento degli obiettivi previsti, il grado di partecipazione e la soddisfazione di destinatari, nonché le eventuali criticità riscontrate e le azioni di miglioramento da adottare o adottate.
Ciò in coerenza con le modalità e i criteri di valutazione progettati e inseriti nel piano formativo sia presentato in fase di accreditamento che presentato annualmente
Come devono essere selezionati i “Destinatari” e i “Contenuti del progetto” nella scheda progetto formativo sulla piattaforma SOFIA?
Nella compilazione della scheda progetto formativo sulla piattaforma SOFIA deve essere assicurata una corrispondenza puntuale tra i destinatari selezionati e i contenuti del progetto. Una volta individuati i destinatari dell’iniziativa formativa, nel campo “Contenuto del progetto” devono essere selezionati esclusivamente i contenuti e le relative aree di competenza riferibili al profilo professionale dei destinatari indicati.
Pertanto, non devono essere selezionati contenuti o aree di competenza riconducibili a profili professionali diversi da quelli individuati come destinatari dell’iniziativa. La selezione dei “Contenuti del progetto” non deve essere effettuata in modo estensivo, flaggando aree appartenenti a profili professionali diversi da quelli cui il corso è rivolto.
La scheda deve rappresentare una relazione chiara e verificabile:
Destinatari selezionati → contenuti e aree di competenza propri di quei destinatari → competenze professionali da sviluppare → obiettivi formativi → moduli e attività.
La selezione effettuata sulla piattaforma deve quindi riflettere l’effettiva progettazione dell’iniziativa e consentire di verificare la coerenza tra profilo professionale dei destinatari e contenuti formativi proposti.