Verifica sull'articolo di interesse della Direttiva Ministeriale 170/2016 se possiedi EFFETTIVAMENTE i requisiti necessari per:

Articolo 2

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, lett. a) i soggetti che:

  1. dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
  2. prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all’allegato alla presente direttiva.

2. Con riferimento ai consorzi ed alle associazioni di secondo grado, il requisito di cui al comma 1, lett. a) deve essere soddisfatto rispettivamente da tutti i soggetti consorziati e associati. Il requisito di cui al comma 1, lett. b) deve essere soddisfatto dalla maggioranza dei soggetti.
3. Per ottenere l’accreditamento, è necessario:

  1. avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni;
  2. indicare non più di cinque ambiti, come da allegato, relativi alle iniziative formative da realizzare;
  3. disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
  4. impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;
  5. garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi se non ospitati nelle scuole;
  6. avere svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi;
  7. avere effettuato sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell’impatto delle azioni formative realizzate;
  8. progettare, in almeno tre regioni, una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico successivo;
  9. consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione, da parte dell’Amministrazione, delle azioni di formazione future;
  10. garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti;
  11. assicurare l’iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all’art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

Articolo 3

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b) le associazioni disciplinari e le associazioni professionali del personale scolastico che:

  1. dispongono al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
  2. prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente.

2. Per ottenere la qualificazione, è necessario:

  1. avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore, in almeno tre Regioni;
  2. indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare;
  3. avere effettuato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) e aver realizzato, in almeno uno degli ambiti per cui si chiede la qualificazione, un percorso formativo e relativo monitoraggio, riconosciuto e validato dall’Amministrazione;
  4. disporre di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;
  5. progettare una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o in rete, appartenenti ad almeno tre Regioni;
  6. effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell’impatto delle azioni formative realizzate;
  7. consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell’Amministrazione, delle iniziative future;
  8. garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici prodotti e forniti ai partecipanti;
  9. assicurare l’iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all’art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

3. I Soggetti qualificati possono collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell’ ambito del piano dell’offerta formativa di cui alla legge n.107 del 13 luglio 2015.