Verifica sull'articolo di interesse della Direttiva ministeriale 119/2026 se possiedi EFFETTIVAMENTE i requisiti necessari per:
Articolo 6
- Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, i soggetti che possiedono, al momento della presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall’articolo 9 comma 11, i
seguenti requisiti:
- atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico;
- previsione espressa nello scopo statutario della formazione del personale scolastico.
- I soggetti che richiedono l’accreditamento devono, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’Allegato B, dimostrare di:
- possedere i requisiti di moralità di cui all’Allegato B;
- disporre di adeguata capacità economico-finanziaria di cui all’Allegato B;
- disporre, secondo le prescrizioni di cui all’Allegato B, di capacità tecnico-professionale fondata sulle competenze e sull’esperienza dei formatori impiegati;
- avere la disponibilità di risorse professionali secondo le prescrizioni di cui all’Allegato B;
- disporre secondo le prescrizioni di cui all’Allegato B, di capacità logistiche e tecnologiche adeguate alla tipologia delle attività svolte, con particolare riguardo alle dotazioni didattiche e tecnologiche per la formazione a distanza e alla disponibilità di strutture fisiche per i corsi in presenza o in modalità mista, se non ospitati nelle istituzioni scolastiche;
- dotarsi del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 9, comma 9; 10
- presentare un Piano formativo contenente almeno tre iniziative formative, i cui contenuti siano coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI, della durata minima di 10 ore ciascuna, da realizzarsi nell’anno scolastico successivo, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all’Allegato A.
- Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è attestato mediante l’invio telematico della documentazione comprovante quanto previsto dagli Allegati A e B, secondo le modalità stabilite all’articolo 9.
- I soggetti accreditati sono tenuti a consentire le attività di monitoraggio, verifica e analisi da parte degli Uffici scolastici regionali
Articolo 7
- Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, le associazioni disciplinari
collegate a comunità scientifiche e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute,
che possiedono, alla data di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall’articolo 9 comma
11, i requisiti:
- atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico;
- previsione espressa, nello scopo statutario, della formazione del personale scolastico.
- Le associazioni che richiedono la qualificazione devono, anche tenendo conto di quanto previsto
dall’Allegato B e dal successivo articolo 9, dimostrare di:
- possedere i requisiti di moralità di cui all’Allegato B;
- disporre, secondo le prescrizioni di cui all’Allegato B, di capacità tecnico-professionale fondata sulle competenze e sull’esperienza dei formatori impiegati;
- avere la disponibilità di risorse professionali secondo le prescrizioni di cui all’Allegato B;
- disporre secondo le prescrizioni di cui all’Allegato B, di capacità logistiche e tecnologiche adeguate al tipo di attività svolta, con particolare riguardo alle dotazioni didattiche, all’attrezzatura, alle dotazioni tecnologiche e alla disponibilità di strutture fisiche per la formazione mista o a distanza, se non ospitati nelle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall’Allegato B;
- dotarsi del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 9, comma 9;
- presentare un Piano formativo contenente almeno tre iniziative formative, i cui contenuti siano coerenti con le Linee triennali di indirizzo della SAFI, della durata minima di 10 ore ciascuna, da realizzarsi nell’anno scolastico successivo, redatto sulla base della Scheda progetto formativo di cui all’Allegato A. 11
- Il possesso dei requisiti richiesti è dimostrato mediante l’invio telematico della documentazione attestante quanto sopra, secondo quanto previsto dall’Allegato B e dall’articolo 9.
- Le associazioni qualificate sono tenute a consentire il monitoraggio, la verifica e l’analisi da parte degli Uffici scolastici regionali.